Menu principale:
AGENTI, RAPPRESENTANTI, PRIVATI E AZIENDE
La deducibilità di costi, spese ed altri componenti negativi relativi ai mezzi di trasporto richiede una distinzione tra:
Per quanto riguarda il regime di deducibilità ai fini delle imposte dirette di costi, spese ed altri componenti negativi relativi agli autoveicoli compresi nell'art. 164, TUIR a seguito della recente manovra di bilancio23, a decorrere dal periodo d'imposta 2007:
per quanto concerne il costo di acquisizione, esso rileva in limiti variabili a seconda che il veicolo sia detenuto in proprietà, in leasing o in noleggio
LIBERI PROFESSIONISTI
La deducibilità di costi, spese ed altri componenti negativi relativi ai mezzi di trasporto richiede una distinzione tra:
Per quanto riguarda il regime di deducibilità ai fini delle imposte dirette di costi, spese ed altri componenti negativi relativi agli autoveicoli compresi nell'art. 164, TUIR a seguito della recente manovra di bilancio23, a decorrere dal periodo d'imposta 2007:
per quanto concerne il costo di acquisizione, esso rileva in limiti variabili a seconda che il veicolo sia detenuto in proprietà, in leasing o in noleggio
LE IMPOSTE DIRETTE
I veicoli in relazione ai quali la norma consente la piena deducibilità dei costi sono quelli:
destinati ad essere utilizzati esclusivamente come beni strumentali (*) nell'attività propria dell'impresa adibiti ad uso pubblico
(*) con tale locuzione si intendono i soli veicoli a motore senza i quali l'attività d'impresa non può essere in alcun modo esercitata (es. veicoli per le imprese che esercitano attività di noleggio degli stessi) e non semplicemente se l'attività diventa oggettivamente difficile da svolgere.
LE IMPOSTE INDIRETTE
I veicoli in relazione ai quali la norma consente la piena detraibilità dell'IVA sono quelli:
che formano oggetto dell'attività propria dell'impresa (**)
(**) con tale locuzione si intendono i soli veicoli il cui impiego qualifica e realizza l'attività normalmente esercitata (attività di commercio, noleggio, locazione finanziaria, etc.)